AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO

Tra le molteplici incombenze a cui sono chiamati a adempiere gli amministratori vanno aggiunte anche quelle contenute nel Decreto Legislativo 231 del 2007 ovvero l’obbligo di adeguata verifica della clientela, l’obbligo di astensione e l’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette. In questo articolo però affronteremo solo il primo adempimento.

La normativa antiriciclaggio prevede che i destinatari degli obblighi della norma, per quanto attiene al mondo professionale sono:

  1. I soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e nell’albo dei consulenti del lavoro.
  2. Ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati e iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati.
  3. I notai e gli avvocati… (omissis).

Dal 10 febbraio 2013 con l’introduzione della legge 14 gennaio 2013 che ha disciplinato le attività intellettuali non organizzate in albi o collegi, ha reso l’attività di amministratore di condominio una vera e propria professione. Tenuto poi conto che l’amministratore di condominio si occupa anche di contabilità e dichiarazioni fiscali va da sé la sua assoggettabilità alla normativa antiriciclaggio.

Il Decreto Legge 124 del 2009 è intervenuto andando a modificare il Decreto Legislativo 231 del 2007 per quanto attiene le soglie dei pagamenti in contanti. Fino al 30 giugno 2020 la soglia è di euro 3.000,00. dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre si abbassa a Euro 2.000,00 per poi scendere a 1.000,00 col 1° gennaio 2022. Si torna al limite che era in vigore dal 7 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015.

Oltre tale limite vi è l’obbligo che i pagamenti vengano effettuati con mezzi di pagamento tracciabili.

Potrebbe però configurarsi il caso del condòmino che si reca nello studio dell’amministratore pretendendo di pagare le sue spese condominiali in contanti consegnando le banconote all’amministratore.

Ecco allora che per quest’ultimo si aprono due scenari. Scenario 1) il debito complessivo del condòmino è sotto soglia e scenario 2) il debito del condòmino è sopra soglia.

Nel primo caso non vi sono particolari attenzioni da prestare come nel secondo caso; Infatti, l’amministratore potrebbe trovarsi nuovamente dinanzi a due casistiche. La prima nella quale il condòmino vuole versare l’importo complessivo in una unica soluzione e la seconda nella quale il condòmino si presenta in periodi diversi con un importo in contanti sotto soglia. In entrambi i casi scattano per l’amministratore gli adempimenti antiriciclaggio.

L’art. 1129 del codice civile post riforma del 2013 introduce l’obbligo di far transitare gli incassi del condomino su un conto corrente intestato e dedicato allo stesso.

Si ritiene pertanto che l’amministratore non possa accettare contanti sopra la soglia da versare successivamente nel conto corrente del condominio, ma che invece lo possa fare il condòmino stesso. L’amministratore, infatti, oltre ad essere segnalato dalla banca, potrebbe essere chiamato a dover giustificare la provenienza del denaro.

Il codice civile non fornisce alcuna definizione del condominio, ma lo fa la Suprema Corte con la sentenza 17 febbraio 2012 nr. 2363 definendolo un ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini che lo compongono, pertanto è un centro autonomo di imputazione di diritti.
Essendo l’amministratore un professionista che rientra tra i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio di cui al D.Lgs n. 231/2007 il conferimento del mandato da parte del condominio all’amministratore, è qualificabile come prestazione intellettuale che presuppone una certa durata del medesimo, comporta l’obbligo da parte di quest’ultimo di porre in essere tutti gli adempimenti previsti dal decreto, in primis l’adeguata verifica. Quando si troverà in svolgere questa operazione dovrà identificare il cliente ed il titolare effettivo verificando la loro identità.

Per quanto concerne il cliente, questi lo dobbiamo intendere come il condominio, e la relativa identificazione potrà essere fatta acquisendo e conservando il certificato di attribuzione del codice fiscale ed in assenza di questo di una visura dell’Agenzia delle Entrate dalla quale risultino i dati del condominio e le generalità dell’amministratore.

Per l’identificazione del titolare effettivo l’art. 20 del D.Lgs n. 231/2007, come riformulato dal D.Lgs n. 90/2017; essendo impossibile l’individuazione di una o più persone fisiche cui è attribuibile la proprietà o il controllo dell’ente, si deve, per analogia, individuare il titolare effettivo nel soggetto titolare del potere di amministrazione ossia l’amministratore stesso.

Sull’argomento si è espressa anche la Banca d’Italia che in una nota del 2016 indirizzata all’ABI che citando proprio il caso del condominio, veniva scritto che il titolare effettivo deve essere individuato non solo nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica, ma in generale ogni qual volta il rapporto faccia capo ad una entità giuridicamente rilevante.

Per quanto concerne invece l’identificazione del titolare essendo lo stesso amministratore, sarà sufficiente che questi conservi una copia della propria carta d’identità ed il verbale di assemblea dal quale risulti la sua nomina. La documentazione raccolta dovrà infine essere conservata in un fascicolo, indifferentemente in modalità cartacea o digitale, da esibire in caso di controllo.